Gibuti non ha una legge autonoma sulla tutela dei consumatori. La materia è disciplinata dalla Parte II, «Della tutela dei consumatori» (articoli da 39 a 73), della Legge n. 28/AN/08/6ème L del 21 dicembre 2008, legge unica su concorrenza, repressione delle frodi e tutela dei consumatori, attuata dal decreto n. 2011-030/PR/MCI del Ministero del Commercio.
I fornitori devono verificare la conformità dei prodotti ai criteri stabiliti. Gli articoli 49 e 50 vietano di ingannare il consumatore sulle qualità sostanziali, la composizione o le modalità d'uso dei prodotti, nonché la vendita di sostanze contraffatte o tossiche, e l'articolo 51 prevede misure e criteri regolamentari sulla sicurezza dei beni fabbricati e importati, la loro composizione e le condizioni igienico-sanitarie.
Gli articoli da 40 a 47 impongono informazioni esatte sui prezzi e rendono il fornitore contrattualmente responsabile di informazioni o pubblicità ingannevoli; sono nulle le clausole che creano squilibrio tra diritti del consumatore e del professionista (articolo 44), ed è vietato il rifiuto di vendita senza motivo legittimo (articolo 47). Il fornitore garantisce i prodotti, assicura assistenza post-vendita e ricambi (articolo 46), e il rifiuto di rimborso o sostituzione è sanzionato (articolo 65). Gli articoli da 58 a 70 fissano le sanzioni.
Revisione prevista: la Commissione per la concorrenza del COMESA indica che la legge necessita di aggiornamento e che il governo intende elaborare una nuova normativa nazionale sulla tutela dei consumatori; non è stata trovata alcuna bozza.
Fonti: Journal officiel della Repubblica di Gibuti (testo ufficiale); decreto di attuazione su UNEP-LEAP; profilo paese della ESCWA delle Nazioni Unite per Gibuti (2023).